Statuto CSU

 

Associazione di promozione sociale “CENTRO SOCIALE UNIVERSITARIO PARMA APS”

ART. 1 – COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

1-1 A norma dell’art. 18 della Costituzione Italiana, degli art. 14 e seguenti del Codice Civile, dell’art. 11 della legge 300/70 (Statuto dei lavoratori), e del D.Lgs. 117/2017, si è liberamente costituito nell’ambito dell’Università degli Studi di Parma l’Associazione di promozione sociale, senza personalità giuridica e operante senza fini di lucro, denominata “CENTRO SOCIALE UNIVERSITARIO PARMA APS”, di seguito definita per brevità “Associazione”.
La denominazione dell’Associazione potrà essere utilizzata, indifferentemente, nelle forme abbreviate di:
“C.S.U. PARMA APS” e, al momento dell’iscrizione nel REGISTRO UNICO NAZIONALE del TERZO SETTORE, anche quella di “C.S.U. PARMA – ETS”.
1-2 Il presente statuto viene redatto tenendo conto di quanto previsto dalla legge n. 106 del 06/06/2016 e D.Lgs. 117/2017 e nelle more della loro applicazione tiene conto anche di quanto previsto dal D.Lgs. 460 del 18/11/1997 e dalla legge 383 del 07/12/ 2000. E di conseguenza assume la veste di Ente del Terzo Settore (ETS) e Associazione di Promozione Sociale (APS) in virtù di questa caratteristica, con la iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) o ad un albo APS già esistente, l’acronimo APS sarà parte integrante del nome della Associazione.
1-3 L’Associazione ha sede nel comune di Parma, attualmente in Parco Area

Delle Scienze n. 175/A, operante senza fini di lucro. L’eventuale trasferimento di sede all’interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera del Consiglio Direttivo.
1-4 La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2 – PRINCIPI, FINALITÀ E SCOPI GENERALI

2-1 L’Associazione non ha scopo di lucro, è apartitico, a confessionale, opera senza discriminazioni razziali o sociali, nasce come unione volontaria di persone fisiche, lavoratori dipendenti ed ex-lavoratori dipendenti dell’Università degli Studi di Parma e assume la veste giuridica di Associazione senza scopo di lucro per la promozione sociale e per l’organizzazione e gestione di attività sportive e dilettantistiche.
2-2 L’Associazione è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro, inteso come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forma indiretta o differita, e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. I suoi Soci operano a favore della medesima secondo i criteri del volontariato, operando con un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell’ambito dell’attività di promozione ed utilità sociale.
2-3 L’Associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale di:

a) Promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturali, artistiche di interesse sociale;
b) Promozione e organizzazione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

c) Organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche;

d) Organizzare e gestire attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
d) Favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita

associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto
culturale e sociale;

e) promuovere l’assistenza e la solidarietà fra i soci e concorrere alla realizzazione dei fini sociali, anche unitamente a terzi: a tal fine l’Associazione potrà assumere, previa apposita convenzione, iniziative di collaborazione con altri Circoli, Enti Pubblici e privati, Associazioni, Federazioni ed organizzazioni similari, purché regolarmente costituite ai sensi della legge vigente.
2-4 L’Associazione potrà affiliarsi ad altri Enti e/o Federazioni nazionali che si ritengono tempo per tempo necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.
2-5 L’Associazione è apartitica.

ART. 3 – OGGETTO SOCIALE

3-1 L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate alla promozione, valorizzazione e

animazione turistica del territorio, finalità che intende perseguire attraverso le seguenti attività prevalenti:
• organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, di cui all’art. 5 comma 1, lettera k), del D.Lgs.117/2017;
• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di cui all’art. 5 comma 1, lettera i), del D.Lgs.117/2017;
• attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui all’art. 5 comma 1, lettera d), del D.Lgs.117/2017;
• organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, di cui all’art.

5 comma 1, lettera t), del D.Lgs.117/2017;

• beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, di cui all’art. 5 comma 1, lettera u), del D.Lgs.117/2017;
3-2 Nell’ambito delle attività di interesse generale potranno più specificamente declinarsi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutte le seguenti attività ed iniziative, necessarie ed opportune, con strutture proprie o avvalersi, se del caso, di strutture pubbliche o con queste convenzionate:

  • partecipare ad iniziative dell’associazionismo culturale e democratico e promuovere direttamente con altri Circoli Aziendali e territoriali, lo sviluppo di tali rapporti presenti sul territorio;
  • ricercare momenti di confronto sociale nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, Enti locali ed Enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti condivisi che si

collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività del tempo libero.
3-3 Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
3-4 Per il raggiungimento degli scopi sociali la Associazione potrà esercitare attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, indicate al precedente punto 1), se regolarmente deliberate dall’organo amministrativo, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117, e secondo la normativa tempo per tempo vigente in materia di Terzo Settore, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite.
3-5 L’Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.
ART. 4 – SOCI

4-1 Possono essere Soci del Circolo:

a) I lavoratori dipendenti dell’Università di Parma;

b) Sono altresì Soci Effettivi gli ex-lavoratori dipendenti, in quiescenza,

dell’Università di Parma;

c) Possono essere Soci, assumendo la qualifica di Soci Aggregati, altri soggetti, ancorché non appartenenti o collegati all’Università di Parma.
4-2 L’ammissione dei Soci Aggregati è consentita senza limitazioni numeriche ma nella misura compatibile con le dimensioni delle strutture dell’Associazione. A tal fine il Consiglio Direttivo fissa in apposito Regolamento i criteri di determinazione della capienza e/o recettività delle strutture dell’Associazione. Le domande di ammissione che non dovessero essere accettate per superamento delle disponibilità così determinate verranno inserite in una lista di attesa, che verrà utilizzata per successive iscrizioni non appena la situazione lo consenta.
4-3 L’ammissione deve avvenire su domanda dell’interessato presentata al Consiglio Direttivo che la esamina entro sessanta giorni, comunicando all’interessato l’ammissione e annotando il nominativo nel Libro degli Associati. Nel caso di rigetto della domanda il Consiglio di Amministrazione deve comunicare entro sessanta giorni all’interessato la deliberazione motivata di rigetto; l’interessato può chiedere che sulla domanda di rigetto si pronunci l’Assemblea dei Soci, che delibera in occasione della prima convocazione utile.
4-4 La qualifica di Socio del Circolo comporta la piena accettazione ed osservanza del presente Statuto
4-5 L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
4-6 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile per nessun motivo o titolo.

4-7 Tutti i soci sono effettivi e come tali hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell’Associazione con le modalità e nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti d’uso interni vigenti.
4-8 I nuovi soci versano la quota associativa annuale all’atto della loro adesione nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo.
4-9 I sopracitati soggetti acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera e a partecipare alle attività ed usufruire dei servizi dell’Associazione, con il pagamento della relativa quota sociale.
ART. 5 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

5-1 Tutti i soci hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre ai diritti previsti dallo statuto e della normativa vigenti, i soci hanno:
a. il diritto di partecipare ad ogni attività associativa;

b. il diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell’Associazione;
c. il diritto di voto per l’approvazione del bilancio e/o Rendiconto economico finanziario consuntivo di esercizio annuale, nei tempi e modi stabiliti dallo Statuto;
d. il diritto a poter usufruire dei servizi resi all’Associazione direttamente e indirettamente, e a quello degli Enti e/o Federazioni Nazionali a cui, tempo per tempo, l’Associazione è affiliata e/o con cui ha stipulato convenzioni;
e. il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;

f. il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o

eccessivamente difficoltoso o oneroso per i soci il suo concreto esercizio, e comunque entro sessanta giorni dalla richiesta. Sono in ogni caso a carico dei soci richiedenti eventuali copie e/o estratti dei libri sociali.
5-2 Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4-9 con riguardo ai nuovi soci, i soci sono obbligati a versare entro la data stabilita, tempo per tempo, dal Consiglio Direttivo le quote associative annuali, nonché le somme integrative, così come deliberate dal Consiglio Direttivo a mero titolo di compensazione delle spese sostenute per le attività istituzionali e per la produzione di eventuali servizi forniti ai soci o a particolari categorie tra questi identificate.
5-3 La quota o contributo associativo, oltre che non trasferibile, non è mai rivalutabile né restituibile.
5-4 I soci, oltre ai doveri previsti dallo statuto e dalla normativa vigenti, sono obbligati a:
a. sostenere e collaborare alle attività promosse dall’Associazione;

b. partecipare alle riunioni e alle assemblee;

c. tenere all’interno degli ambienti dell’Associazione il contegno più corretto sotto ogni aspetto, evitando atti contrari all’educazione e al decoro, non tenendo altresì discorsi contrari ai principi morali;
d. offrire volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità per lo svolgimento dei servizi necessari alla gestione e al funzionamento dell’Associazione, secondo le necessità organizzative delle attività promosse.
5-5 I soci minori di età esercitano i propri diritti ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

Art. 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

6-1 Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedervi, con efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale tale comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell’esaminare la richiesta non accordi un termine minore.
6-2 In presenza di gravi violazioni delle regole associative, incluso il mancato pagamento delle quote associative annuali entro le date stabilite, tempo per tempo, dal consiglio Direttivo ogni anno, e dei principi e valori fondativi dell’Associazione, il socio può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione della decisione all’interessato. Tale comunicazione deve contenere i motivi per i quali è stata deliberata e qualora l’escluso non li condivida può adire il procedimento arbitrale di cui al presente statuto.
6-3 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci e la sua tessera di riconoscimento di appartenenza all’Associzione diventa inefficace e deve essere immediatamente restituita all’Associazione.
Art. 7 – DIRITTO DI RIVALSA

7-1 L’Associazione ha diritto di azione e rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali al suo patrimonio e alla sua reputazione.
Art. 8 – ASSICURAZIONE

8-1 L’Associazione provvederà a dotarsi di copertura assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi sulla scorta di elementi e parametri forniti

dal Consiglio Direttivo. Dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.
8-2 L’Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Art. 9 – ORGANI E ORGANISMI

9-1 Sono organi dell’Associazione:

a. l’Assemblea;

b. il Presidente;

c. il Consiglio Direttivo;

d. l’Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria;
e. il Collegio dei Revisori dei Conti, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.
9-2 Sono organismi ausiliari della Associazione:

a. il Vicepresidente;

b. il Segretario;

c. il Tesoriere;

d. il Presidente Onorario.

Art. 10 – ASSEMBLEA

10-1 L’Assemblea dei soci è l’organo primario dell’Associazione. Le sue deliberazioni sono sovrane.
10-2 Essa è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

10-3 L’Assemblea è costituita dai soci aventi diritto di voto, ossia in regola con il versamento delle quote associative ed iscritti da almeno venti giorni nel libro dei soci.
10-4 I soci hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto, sia che si deliberi in sede ordinaria che straordinaria.
10-5 Ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all’art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato tramite delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato potrà rappresentare un massimo di tre associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell’articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.
I soci minorenni potranno esercitare i diritti di voto e di rappresentanza all’interno dell’Assemblea attraverso gli esercenti la potestà genitoriale.
10-6 I componenti del Consiglio Direttivo hanno diritto di partecipare all’Assemblea ma senza diritto di voto qualora non siano in possesso dei requisiti di cui al terzo comma del presente articolo. In ogni caso, essi non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e/o Rendiconto economico finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
10-7 L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta nominata dall’Assemblea stessa.
10-8 Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall’Assemblea. 10-9 Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare

all’Assemblea e la validità della costituzione dell’Assemblea stessa.

10-10 L’Assemblea viene convocata almeno una volta all’anno, entro il 30 Aprile, per l’approvazione del bilancio e/o Rendiconto economico finanziario consuntivo d’esercizio, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. 10-11 L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. In entrambi i casi la deliberazione è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti.
10-12 Le Assemblee sono convocate in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e lo deliberi, o quando siano richieste, con domanda motivata, sottoscritta da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto; nel qual caso entro i dieci giorni dalla richiesta deve essere indetta l’Assemblea, da tenersi entro i successivi trenta giorni.
10-13 L’Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie e sulle operazioni straordinarie è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quinti degli associati. La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci. Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

10-14 Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
10-15 L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire con uno o più dei seguenti mezzi: lettera, fax, e-mail, posta elettronica certificata (PEC), spedita al recapito risultante dal libro dei soci, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo, copia della comunicazione è affissa nella sede dell’associazione. Al fine di garantire l’effettività del rapporto associativo con adeguate modalità deve essere inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte. In particolare, l’Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
10-16 L’Assemblea ordinaria:

a. elegge ogni cinque anni i componenti del Consiglio Direttivo e il Presidente del Consiglio Direttivo;
b. approva annualmente il bilancio e/o Rendiconto economico finanziario consuntivo di esercizio e il bilancio e/o Rendiconto economico finanziario di previsione;
c. determina gli indirizzi secondo i quali dovrà svolgersi l’attività

dell’Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica dei regolamenti;
d. nomina e revoca, quando sia per legge obbligatorio, l’Organo di controllo e il revisore legale dei conti;
e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
f. individua, su proposta del Consiglio Direttivo, le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall’Associazione;
g. delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all’ordine del giorno.
10-17 L’Assemblea straordinaria:

a. elegge, nelle ipotesi di vacanze previste dal presente Statuto, verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, l’intero Consiglio Direttivo ed il suo Presidente;
b. delibera sulle proposte di modifica dello Statuto, nonché sulla trasformazione, fusione e scissione dell’Associazione;
c. delibera sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
d. delibera sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno.

10-18 Per l’elezione alle cariche sociali è obbligatorio votare a scrutinio segreto, salva diversa determinazione dell’Assemblea.
10-19 Per decidere su argomenti per i quali basta la maggioranza semplice, a discrezione del Presidente del Consiglio Direttivo è possibile indire una votazione, chiamata Assemblea Telematica, da svolgersi utilizzando

adeguati canali elettronici (e-mail, chat, forum, ecc…) via internet o reti dedicate, a patto che si usi un sistema protetto (mediante password, chiavi pubbliche, ecc…) per identificare univocamente ciascun partecipante. L’Assemblea Telematica è da equipararsi in tutto e per tutto ad una Assemblea Ordinaria tranne che per la verbalizzazione, la quale verrà svolta automaticamente dai sistemi tramite i quali
l’Assemblea verrà tenuta.

Art. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

11-1 Il Consiglio Direttivo è l’organo responsabile della gestione dell’Associazione e cura collegialmente tutta l’attività associativa.
11-2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 ad un massimo

di 11 membri eletti dalla Assemblea tra i soci maggiorenni con diritto di voto ed una anzianità associativa di almeno sei mesi.
11-3 Il Consiglio Direttivo resta in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
11-4 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione ripartisce tra i suoi componenti le cariche di: Vice Presidente, Tesoriere, Segretario, Delegati alle varie attività, e là dove opportuno, nomina il Direttore-Coordinatore dell’Associazione.
11-5 La rappresentanza legale dell’Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.
11-6 Il Presidente cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del

consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima
riunione utile.

11-7 Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
11-8 Il Tesoriere cura la corretta esecuzione e tenuta degli atti e dei registri contabili e custodisce il fondo comune.
11-9 Il Segretario redige il verbale delle riunioni e costituisce l’archivio dell’Associazione.
11-10 Il Direttore-Coordinatore ed i Delegati alle varie attività svolgono i loro compiti secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo.
11-11 Il Presidente Onorario non ha compiti di gestione, partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di parola.
11-12 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni due mesi e straordinariamente quando il Presidente o un terzo dei Consiglieri ne chiedono la convocazione. La riunione è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano o, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
11-13 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
11-14 Per snellire le procedure decisionali e di coordinamento dei Consiglieri, a discrezione del Presidente del Consiglio Direttivo è possibile indire una votazione, chiamata Delibera Telematica, da svolgersi utilizzando adeguati canali elettronici (e-mail, chat, forum, ecc…) via internet o reti

dedicate, a patto che si usi un sistema protetto (mediante password, chiavi pubbliche, ecc.) per identificare univocamente i partecipanti. La Delibera Telematica è da equipararsi in tutto e per tutto ad una Delibera ordinaria tranne che per la verbalizzazione, la quale verrà svolta automaticamente dai sistemi tramite i quali la riunione verrà tenuta.
11-15 Il Consigliere assente a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto e sostituito con il primo dei non eletti.
11-16 Al Consiglio Direttivo compete in particolare:

a. la richiesta di affiliazione all’Associazione, secondo la procedura prevista;
b. la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il

mese di aprile, del bilancio e/o Rendiconto economico finanziario consuntivo dell’attività svolta nel corso dell’anno solare precedente;
c. la presentazione in tale occasione anche di un piano

programmatico relativo alla attività da svolgersi nel nuovo anno sociale;

d. l’attuazione delle linee programmatiche approvate dall’Assemblea e le eventuali variazioni allo stesso, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e. l’individuazione degli strumenti o dei servizi per la realizzazione dei fini istituzionali;
f. la fissazione delle quote sociali;

g. l’elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
h. l’istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi

pubblici e privati, federazioni ed altri enti;

i. la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all’ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
j.l’eventuale richiesta di affiliazione alle Federazioni e/o Ente nazionali cui l’Associazione intenda affiliarsi;
k. la stipula di contratti e/o convenzioni con altri circoli ricreativi assistenziali dei lavoratori.
11-17 I componenti del Consiglio Direttivo esercitano la propria carica gratuitamente, non ne consegue pertanto alcun compenso, salvo il
rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto, purché nell’ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo medesimo, anche mediante apposito regolamento.
11-18 Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
Art. 12 – DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE
12-1 Il Consiglio Direttivo decade:

a. per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
b. per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
c. per mancata approvazione del bilancio e/o Rendiconto economico finanziario consuntivo di esercizio da parte dell’Assemblea.

12-2 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro dieci giorni alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi trenta giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.
12-3 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:
a. per dimissioni;

b. per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

12-4 In queste ultime ipotesi, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro dieci giorni provvedere alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi trenta giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.
Art. 13 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO E/O RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO
13-1 L’anno sociale coincide con l’anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
13-2 Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio e/o Rendiconto economico finanziario consuntivo dell’esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all’Assemblea dei soci secondo quanto previsto dallo statuto.
13-3 Il bilancio e/o Rendiconto economico finanziario di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:
potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l’Associazione abbia

entrate inferiori a 220.000 €; in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio e/o Rendiconto economico finanziario , l’andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile; dovrà documentare, a seconda
dei casi, in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall’Associazione ai sensi dall’articolo 6 del Codice del Terzo settore.
13-4 Se l’Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro,

essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il RUNTS e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.
13-5 Se l’Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
13-6 Il bilancio e/o Rendiconto economico finanziario di esercizio e il rendiconto di cui al comma precedente, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il RUNTS.
Art. 14 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI

CONTI

14-1 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell’articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l’Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell’apposito registro o da altra persona con i requisiti di cui all’art. 2397, comma 2, del Codice civile, a cui può essere riconosciuto un compenso per l’attività svolta, e ne fissa la durata. 14-2 L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
14-3 Ove istituito, l’Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.
14-4 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell’articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l’Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell’apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l’attività svolta, e ne fissa la durata.
Art. 15 – SCIOGLIMENTO

15-1 Lo scioglimento della stessa deve essere approvato dall’Assemblea secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

15-2 In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta
dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 16 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

16-1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, essa sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per territorio in base al luogo ove l’Associazione ha la propria sede legale.
Art. 17 – NORME APPLICABILI

17-1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, quelle in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e nelle relative disposizioni di attuazione.
17-2 Il presente statuto sostituisce integralmente e annulla a tutti gli effetti ogni altro eventuale precedente testo di statuto dell’Associazione, nonché qualsiasi norma regolamentare dell’Associazione che risulti in contrasto con esso.

17-3 Il Presidente è delegato ad apportare al presente statuto eventuali modifiche o integrazioni necessarie al perfezionamento dell’iscrizione
nei registri pubblici o al mantenimento delle qualifiche e dei riconoscimenti precedentemente ottenuti, preventivamente ratificate dal Consiglio Direttivo. ART. 18 – NORME FINALI E TRANSITORIE
18-1 L’atto costitutivo, lo statuto, le eventuali modifiche, l’atto di scioglimento, le risultanze contabili e la relazione annuale sulla attività, approvati dalla Assemblea, vanno inviati agli organi competenti per legge, nei termini previsti.
18-2 Gli acronimi “APS” ed “ETS” integreranno la denominazione sociale e potranno essere utilizzati dall’Associazione soltanto successivamente alla sua iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), oppure, con limitato riguardo all’acronimo “APS”, subordinatamente all’iscrizione dell’Associazione nei registri di settore attualmente esistenti, equiparati al RUNTS ai sensi dell’art. 101, comma 3, d.lgs. 117/2017.
18-3 Ogni riferimento al RUNTS contenuto nel presente statuto diventa efficace a partire dal momento di operatività di tale registro.
18-4 Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e/o l’iscrizione/migrazione dell’Associazione nel medesimo, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l’Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.